Statuto

STATUTO SOCIALE

Modificato ai sensi del D. Lgs. N.460/1997 e dell’art 90 della legge 289/2002. -Approvato da Assemblea Straordinaria in data 23 settembre 2004

DENOMINAZIONE -SCOPI -SEDE

Articolo 1

L”Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Etruria“ è un’associazione sportiva e ricreativa avente lo scopo di promuovere con finalità agonistiche e propagandistiche la pratica del tennis a carattere dilettantistico. L’Associazione potrà promuovere l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica.

L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per se e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai componenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I..

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 2

L’Associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.

E’ fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione.

Articolo 3

I colori sociali sono: il bianco e l’azzurro.

La sede sociale è a Prato, Via Guarducci 1.

ASSOCIATI

Articolo 4

L’Associazione è composta dagli associati; la loro adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Gli associati compongono l’Assemblea che è l’organo sovrano della Associazione stessa. A tutti gli associati sono riconosciuti eguali diritti e doveri.

Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

I soci si distinguono in:

a) Fondatori: ha il diritto a fare parte dell’Associazione in qualità di socio fondatore colui che è regolarmente iscritto a norma del presente Statuto. Esso ha il diritto di frequentare la sede sociale e di usufruire dei servizi e campi tennis. Ha inoltre diritto di fare frequentare la sede sociale, gratuitamente, dai familiari conviventi. Può essere socio fondatore colui che ha compiuto il 18° anno di età.

b) Aggregati: hanno diritto di entrare a fare parte dell’associazione, in qualità di soci aggregati: 1) il coniuge del socio fondatore, purché non legalmente separato; 2) i figli del socio fondatore, celibi o nubili fino all’età di anni 18. Decade il socio aggregato appartenente al nucleo familiare del socio fondatore che cessa di far parte dell’associazione per qualsiasi causa.

c) Aggiunti: hanno diritto di entrare a far parte dell’Associazione in qualità di soci aggiunti i figli del socio fondatore che hanno compiuto il 18° anno di età. Decade il socio aggiunto appartenente al nucleo familiare del socio fondatore che cessa di far parte dell’Associazione.

d) Ragazzi/e: possono chiedere di entrare a far parte dell’Associazione in qualità di socio ragazzo/a i giovani di ambo i sessi purché minori di 18 anni.

Gli Associati di cui alle lettere B e C, nei casi di decadenza, possono optare per la qualifica di socio fondatore a mezzo richiesta scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo.

PAGAMENTI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 5

La quota di frequenza si paga in un’unica soluzione anticipata entro il 31 gennaio.

I contributi straordinari sono pagati secondo le modalità stabilite dall’Assemblea. Il socio che, trascorso un mese dalla scadenza del termine sopra indicato, non abbia corrisposto la somma dovuta, è invitato, con lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti. Trascorsi 15 giorni, il Consiglio Direttivo, accertata la ingiustificata morosità, lo considererà dimissionario. La disposizione suddetta si applica anche alla morosità riguardante somme dovute dai soci, a qualsiasi titolo, all’Amministrazione dell’Associazione, decorso un mese dall’accertamento del credito.

Articolo 6

I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, di frequentare la sede sociale, di usufruire dei servizi e degli impianti sportivi, secondo le modalità ed alle condizioni previste dallo statuto e dal regolamento. Il Consiglio Direttivo delibera e determina l’ammontare della tassa di iscrizione annuale . Detta tassa dovrà essere corrisposta, in un’unica soluzione entro e non oltre il 31 gennaio. In difetto sarà applicata disposizione dell’art. 5.

Gli associati maggiori di età hanno diritto al voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie, per l’approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi dell’Associazione.

La quota sociale o contributo associativo non è trasmissibile in nessun caso. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Coloro che intendono aderire alla Associazione devono rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone, con l’impegno di approvare e osservare statuto e regolamento.

La domanda deve essere sottoscritta da un presentatore socio.

Articolo 7

I soci debbono essere di buona condotta morale e civile e debbono mantenere in ogni circostanza un contegno serio e dignitoso. Essi hanno l’obbligo di accettare e di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea nonché le norme del Regolamento.

DIMISSIONI -DECADENZA -RADIAZIONE

Articolo 8

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni b) per decadenza c) per radiazione

Articolo 9

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno. In caso di comprovata necessità il socio può chiedere al Consiglio Direttivo l’autorizzazione a sospendere il pagamento delle quote sociali per la durata massima di un anno. Ottenuta l’autorizzazione, il socio non potrà frequentare la sede sociale durante tutto il periodo di sospensione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 10

A carico del socio che commette azioni contrarie all’onore, alla morale o al decoro, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione o che non osservi il presente statuto ed il regolamento, il Consiglio Direttivo, a seconda della gravità della infrazione, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) censura b) deplorazione c) sospensione temporanea d) radiazione

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’ incolpato.

Di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere data, a mezzo di lettera raccomandata, comunicazione all’interessato. Questi ha facoltà, entro otto giorni dal ricevimento, di proporre reclamo scritto al Collegio dei Probiviri. La presentazione del reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento disciplinare.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono organi dell’Associazione:

a) l’ Assemblea dei Soci b) il Consiglio Direttivo c) il Collegio dei Probiviri

L’elezione degli organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 C.C..

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni purché in regola con le quote sociali. Il socio può farsi rappresentare, con delega scritta in calce all’avviso di convocazione, da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Articolo 13

L’Assemblea rappresenta l’universalità degli iscritti all’Associazione e le sue deliberazioni, assunte in conformità alle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Essa ha il compito:

a) di approvare il bilancio annuale consuntivo e il

bilancio preventivo; b) di approvare la relazione morale, tecnico-finanziaria

presentata dal Consiglio Direttivo; c) di eleggere, fra i soci abilitati al voto, i componenti

del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei probiviri; d) di deliberare le modifiche allo Statuto Sociale; e) di deliberare su ogni altro argomento all’ordine del

giorno.

Articolo 14

L’Assemblea è annualmente convocata, in via ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, con avviso affisso nella sede sociale e da inviarsi a ciascun socio almeno cinque(5) giorni prima della riunione. Nell’avviso deve essere indicato il luogo della riunione, nonché l’oggetto degli argomenti che verranno trattati. La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dai soci che rappresentino un quarto degli abilitati al voto e previa presentazione dell’oggetto da inserire nell’ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorno. Entro tale termine il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 15

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, mezz’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza di voti, salvo che per le modifiche allo Statuto Sociale, per le quali è necessario sia in prima convocazione, che in seconda, la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti. In occasione dell’Assemblea, indetta per l’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea stessa nomina una commissione elettorale. La Commissione Elettorale, composta di tre membri, da scegliersi, preferibilmente tra gli ex presidenti, ex consiglieri ed ex probiviri dell’Associazione, ha il compito di operare un sondaggio fra i soci, al fine di presentare una lista di candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo. La lista deve essere presentata entro e non oltre venti giorni dall’incarico; il numero dei candidati, inclusi nella lista, non dovrà essere inferiore a sette e superiore a quattordici. L’elezione del Consiglio Direttivo avverrà, presso la sede dell’Associazione, secondo le modalità predisposte dall’Assemblea stessa o dalla commissione elettorale, su delega dell’Assemblea. La lista, presentata dalla Commissione elettorale, non è vincolante per gli elettori, i quali conservano il diritto di proporre e votare nomi di soci non compresi nella lista.

Articolo 16

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario e nelle operazioni di votazione da due scrutatori scelti fra i soci. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su richiesta del Consiglio direttivo e per delibera dell’Assemblea la votazione avverrà per appello nominale o per scrutinio segreto. La elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata a scrutinio segreto. Della riunione dell’Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario stesso. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

La pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti, deve avvenire mediante affissione presso la segreteria della Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri. Esso dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è rinnovato con assemblea ordinaria da convocarsi entro il 30 giugno, per la durata in carica per due anni a partire dal 1° luglio.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, sicché ad esso compete decidere su tutte indistintamente le operazioni sociali escluse soltanto quelle che sono di esclusiva competenza dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, oltre che al Presidente, anche ad uno o più Consiglieri. Senza derogare alla generalità dei poteri ad esso spettanti, il Consiglio Direttivo deve, fra l’altro: a) deliberare circa l’ammissione, le dimissioni, la decadenza dei soci; b) adottare i provvedimenti disciplinari di censura, di deplorazione, sospensione e di radiazione; c) determinare l’ammontare della tassa di ammissione, delle quote di frequenza annuale, nonché proporre all’Assemblea l’imposizione e la misura dei contributi straordinari; d) compiere tutte le operazioni finanziarie e di credito atte al raggiungimento degli scopi sociali; e) compiere nell’interesse dell’Associazione qualsiasi atto ed operazione, in relazione allo scopo sociale e tutto quanto non sia tassativamente riservato alle decisioni dell’Assemblea; f) deliberare il regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione; g) assumere, sospendere e licenziare direttori, ed altro personale dipendente e stabilire le relative mansioni; h) compilare il bilancio annuale consuntivo e preventivo e preparare la relazione morale e tecnico-finanziaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; i) deliberare le convocazioni dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria; l) provvedere allo svolgimento dell’attività dell’Associazione; vigilare sul normale funzionamento del circolo sociale con facoltà di nominare periodicamente i soci di ispezione. I soci di ispezione hanno il compito di vigilare sul comportamento dei soci, e del personale dipendente, riferendo al Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione dei singoli soci o di gruppi di soci, costituito in commissione, cui demanda l’assolvimento di compiti specifici, secondo le direttive da esso emanate.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, il Presidente e distribuisce fra i suoi componenti gli incarichi di vicepresidente, di segretario ed altri specifici incarichi. Il Presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio Direttivo, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo reputi necessario. Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, ed a maggioranza di voti presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 21 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, omette di partecipare a cinque successive sedute, viene, dal Consiglio, dichiarato decaduto dalla carica. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di surrogare con altro socio , nella carica, il Consigliere decaduto, dimissionario che, per qualsiasi altra causa, ha cessato di far parte del Consiglio medesimo. La surrogazione può aver luogo per un massimo di tre consiglieri. Esaurita tale facoltà di surroga, il Consiglio, qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria, per la nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 22

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi. In caso di suo impedimento, assenza o delega, il vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni. In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti del Consiglio Direttivo al quale saranno sottoposti per la successiva approvazione.

Articolo 23

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni adottate e cura la tenuta dei libri sociali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 24

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a mancare dalla carica uno dei probiviri, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a surrogare il mancante, da scegliersi possibilmente tra gli ex Presidenti dell’Associazione, sino alla riunione della prossima Assemblea.

Articolo 25

I soci dell’Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nonché derivanti da deliberazioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Collegio deciderà tutte quelle controversie che i soci e l’Associazione ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti riguardanti i rapporti sociali o affari intervenuti tra associazioni e soci che possano formare oggetto di arbitrato. Il Consiglio Direttivo ed il personale dipendente dell’Associazione sono tenuti a dare ai probiviri le informazioni ed i chiarimenti di cui venissero richiesti. I probiviri decidono inappellabilmente quali arbitri amichevoli, con dispensa da ogni formalità, sempre però dopo aver sentito le parti. Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto, per iscritto, a pena di decadenza, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.

PATRIMONIO – ENTRATE -BILANCIO

Articolo 26

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà dell’Associazione.

L’Associato nel perdere la qualifica di socio non ha diritto a nessuna liquidazione di quota relativa al patrimonio associativo.

Articolo 27

L’esercizio sociale comincia con il 1° gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo per l’anno successivo. Il bilancio consuntivo sarà distinto in:

a) situazione patrimoniale b) rendiconto di gestione

Almeno cinque giorni prima dell’Assemblea, il bilancio dovrà essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci.

SCIOGLIMENTO

Articolo 28

La durata della Associazione è illimitata.

Lo scioglimento può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’Assemblea, appositamente convocata, e sarà deciso soltanto con la maggioranza di almeno due terzi(2/3) dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 29

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà provvedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli, preferibilmente, fra i soci.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità e di natura sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.96 n. 662.

Articolo 30

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamenti della Federazione Italiana Tennis, nonché le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.